Così come definito dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147 articolo 1 comma 641 sono esclusi dalla Tari:
- locali e aree non suscettibili di produrre rifiuti:
- per NATURA (luoghi impraticabili, in abbandono, stabilmente muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti);
- per l’USO a cui sono destinati (locali non presidiati, locali con sporadica presenza dell’uomo, locali con produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali alla rinfusa o in disuso, ecc.);
- per le OBIETTIVE CONDIZIONI DI NON UTILIZZABILITA’ (locali privi di arredo, privi di allacci alle utenze, ecc.);
- aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassati;
- aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (tetti, scale, portici, cortili, alloggio del portiere se non occupato, lavanderia, riscaldamento centrale, ecc.).