Ai fini dell’applicazione della tassa rifiuti, si considerano le superfici dichiarate o accertate precedentemente, ai fini TARSU/TARES.
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
- l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venire meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
La dichiarazione deve essere presentata:
- per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
- per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 gennaio dell’anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo